Statuto

È costituita una Associazione denominata: ASSOCIAZIONE GINECOLOGI TERRITORIALI, in sigla “AGITE” affiliata “AOGOI – ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI”, con durata illimitata e con sede legale in Milano, Via Giuseppe Abamonti n. 1.

Articolo 1
L’Associazione AGITE, apolitica, senza preclusioni riguardo fede e religione, senza scopi di lucro, ha il fine precipuo di promuovere l’attività della Ginecologia territoriale in Italia e garantirne l’immagine e rappresentarla presso le istituzioni scientifiche ed amministrative.
L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Articolo 2

La Associazione si propone:

  • l’affermazione del principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire, mediante interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  • di identificare e definire la figura del ginecologo territoriale, valorizzandone gli aspetti peculiari e promuovendone la formazione permanente;
  • nel rispetto dell’autonomia delle singole realtà professionali, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte ad agevolare ogni attività (didattica, di ricerca ed assistenza) dei medici ostetrici ginecologi;
  • di coordinare le attività svolte dai ginecologi territoriali e dai ginecologi ospedalieri, mediante l’adozione di protocolli diagnostici e terapeutici unificati;
  • di promuovere l’informazione, e la formazione a tutti i medici, ed in particolare agli ostetrico/ginecologi territoriali;
  • di sostenere l’inserimento attivo e costante di tutti i ginecologi territoriali nella programmazione nazionale e regionale, in collaborazione paritetica con le altre associazioni che operano nel settore ostetrico-ginecologico e con le associazioni di medicina generale, nonché con tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • di promuovere una strategia operativa comune che diventi essa stessa propositiva nei rapporti con gli organi istituzionali, al fine di ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell’Associazione in progetti e iniziative;
  • di mantenere viva una attenta partecipazione alle problematiche, etiche, sociali e culturali sollevate dalla medicina della riproduzione e della sessualità contribuendo a favorire un clima di confronto e dialogo tra le diverse componenti della società italiana;
  • la difesa degli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

Per il raggiungimento di tali finalità l’AGITE ha per oggetto specifico, eventualmente anche in collegamento o in accordo con altre Società, Istituzioni, Enti od Organizzazioni, di:

  1. patrocinare, promuovere ed organizzare Corsi, Riunioni, Convegni ed altro con finalità didattiche, divulgative o di messa a punto di vari problemi diagnostici, terapeutici, tecnologici, gestionali, culturali e sociali, nonché creare “gruppi di lavoro” delegati allo studio di problematiche suscettibili di ulteriori o specifici approfondimenti;
  2. promuovere e coordinare la ricerca nel campo specifico della ginecologia con particolare riferimento alla: pianificazione familiare, gravidanza, interruzione volontaria della gravidanza, comportamento sessuale e comunicazione nella coppia, problemi di sterilità, menopausa, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile e della mammella, uroginecologia, diagnostica strumentale ostetrico ginecologica ambulatoriale, gestione ambulatoriale della patologia ostetrica e ginecologica;
  3. promuovere ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la formazione e valorizzazione dell’attività professionale, nel campo specifico Istituzionale.

Articolo 3 

  1. Soci ordinari: sono nominati dal Consiglio di Presidenza, che valuta le domande di iscrizione ad esso pervenute. Possono essere associati, quali soci ordinari, i laureati in Medicina e Chirurgia operanti nella disciplina di ginecologia ed ostetricia o in discipline affini che svolgono o hanno svolto attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, o libero professionale.
  2. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento, delle delibere sociali nonché del codice etico adottato. La violazione del codice etico costituisce violazione dei doveri dei soci sottoposta a valutazione del collegio dei probiviri. I soci sono tenuti, altresì, ad assumere espressa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse secondo quanto stabilito dal codice etico e dalle norme vigenti in materia e dalle linee guida di comportamento definite dagli Enti preposti. In particolare costituisce conflitto di interesse porre atti o fatti che possano far insorgere un interesse personale o professionale in contrasto con l'imparzialità e indipendenza richiesta, per la qualità di Socio o per l’incarico sociale assunto, dal presente statuto e dal codice etico. L’accertamento delle violazioni e dell’esistenza di un eventuale conflitto di interesse è demandato al collegio dei probiviri.
  3. Soci sostenitori: possono essere associati, quali soci sostenitori, i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le aziende, gli istituti di credito che si impegnino ad erogare alla Associazione una quota associativa annuale definita di volta in volta dal Consiglio di Presidenza. L’ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza all’unanimità, su proposta del Presidente, cui le singole domande di ammissione vengono indirizzate. I soci sostenitori partecipano ai lavori dell’Assemblea generale senza diritto di voto, sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo e sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto.

Articolo 4
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale
  • il Consiglio di Presidenza
  • il Presidente
  • il Tesoriere
  • il Collegio dei Probiviri, se nominato
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato
Articolo 5
L’Assemblea Generale:
  1. approva la linea programmatica dell’Associazione e il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  2. formula proposte per il progresso e l’affermazione dell’Associazione;
  3. elegge il Consiglio di Presidenza;
  4. nomina su proposta del Presidente due revisori dei conti ed un supplente;
  5. approva le modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Presidenza.

L’Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente, una volta l’anno, nella sede da questi prescelta.
La convocazione dell’Assemblea Generale deve essere comunicata ai Componenti il Consiglio di Presidenza ed ai soci che risultano iscritti individualmente, nonché ai revisori dei conti, se nominati, almeno 20 (venti) giorni prima, in via diffusiva anche attraverso mezzi telematici ed informatici.
Per la validità dell’Assemblea dei soci è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto, in seconda convocazione – da tenersi almeno dopo due ore dalla prima convocazione – l’Assemblea dei soci è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Non possono intervenire all’Assemblea i Soci Ordinari che non siano in regola con i versamenti delle quote associative.
L’associato può esercitare il diritto di voto anche mediante delega scritta ad altro associato, che non può comunque sommare più di due deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso d’urgenza l’Assemblea può essere convocata telegraficamente o telefonicamente o via e-mail, anche senza il rispetto dei termini suddetti, ma almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Articolo 6
Gli Atti dell’Assemblea sono pubblici. Vengono redatti dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da uno dei soci ordinari aventi diritto al voto chiamato fra i presenti dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario dell’Assemblea. All’inizio della seduta il Presidente controlla la regolarità dell’Assemblea a norma di Statuto ed indica i Soci che hanno diritto al voto. I verbali delle riunioni dell’Associazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 7

La Società è retta, per mandato dei Soci, da un Consiglio di Presidenza costituito da un numero di membri, variabile da sei a dodici, tra cui un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
Possono essere eletti nel Consiglio di Presidenza solo gli associati ordinari.
L’Assemblea determina il numero dei Consiglieri effettivi.

Il Consiglio di Presidenza elegge a maggioranza semplice un Presidente, un Vicepresidente, un consigliere con funzione di Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza anche legale e processuale dell’Associazione.
Il Presidente per la prima volta viene nominato dai Soci costituenti.

Resta in carica tre esercizi e può essere rieletto consecutivamente solo per il triennio successivo, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Presidenza. Tali determinazioni dovranno essere assunte all'unanimità. Rappresenta durante il mandato, sempre e dovunque, ufficialmente e giuridicamente, la Associazione. Ogni sua iniziativa deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza. Presiede sia le Assemblee generali che le riunioni del Consiglio.

Deve risiedere stabilmente in Italia per tutta la durata del suo mandato.

Il Vicepresidente viene designato ed eletto direttamente dal Consiglio di Presidenza.

Resta in carica tre esercizi, e può essere rieletto consecutivamente solo per il triennio successivo, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Presidenza. Tali determinazioni dovranno essere assunte all'unanimità.
Tutti i Consiglieri, tra cui viene designato il tesoriere, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili consecutivamente solo per il triennio successivo. Sono eletti dall’Assemblea generale che può, su proposta di un terzo dei suoi membri o su proposta del Consiglio di Presidenza, confermarli per un altro mandato.

Il Segretario, nominato dal Presidente, a sua scelta tra i consiglieri che non ricoprano altre cariche, assume la responsabilità della Segreteria della Associazione, redige gli atti ufficiali e li controfirma. Ha in consegna tutti i documenti.

In caso di assenza o impedimento può essere sostituito, temporaneamente, con altra persona designata dal Presidente, sempre scelta fra i membri del Consiglio. Deve risiedere, durante il mandato, stabilmente in Italia.

Spettano al Consiglio di Presidenza tutti i più ampi poteri sia per l’ordinaria che straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo su convocazione del Presidente, fatta mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno e la data fissata per l’adunanza, inviato 20 (venti)giorni prima.
In caso d’urgenza il Consiglio di Presidenza può essere convocato telegraficamente o telefonicamente o via e-mail, anche senza il rispetto dei termini suddetti, ma almeno 48 (quarantotto) ore prima.
Tutte le sedute debbono avvenire sul territorio nazionale ed in lingua italiana. In caso di assenza o impedimento per gravi motivi del Presidente le riunioni possono essere convocate dal Vice-Presidente.
Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Nel caso di parità, il voto del Presidente vale per due.

Le decisioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono riportate in verbali di seduta e, sottoscritti da tutti i partecipanti, sono pubblici. Per ogni seduta il Segretario è tenuto ad annotare per iscritto se tutti i membri del Consiglio sono stati regolarmente avvisati e con quale mezzo nonché le motivazioni dell’assenza, se pervenute.
Il Consiglio ha la facoltà di nominare Commissioni, o di chiamare Consulenti o di farsi assistere da esperti nell’adottare provvedimenti di ordine amministrativo e normativo.
Il Consiglio di Presidenza deve essere riunito almeno tre volte l’anno.
Le riunioni sono tenute preferibilmente nella sede sociale o in località di volta in volta concordate. A tutte le sedute deve essere invitato il “Past President”.

Il Past President segue le disposizioni per il rinnovo che riguardano il Presidente in carica, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Presidenza e ha diritto di voto al pari degli altri membri.

Il Tesoriere gestisce la Cassa sociale, dispone dei vari conti correnti, provvede alla tenuta dei registri contabili, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla compilazione del bilancio consuntivo che, accompagnato da una relazione illustrativa, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Presidenza ogni anno e successivamente presentato all’assemblea annuale per l’approvazione.
Resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Tesoriere durante il mandato deve risiedere stabilmente in Italia.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. E’ previsto un rimborso spese compatibile alle disponibilità del bilancio.

Articolo 8
Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è eletto dall’Assemblea generale.
E’ formato da tre membri che restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati nella stessa carica consecutivamente solo per il triennio successivo.
Possono essere eletti tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto purché mai sottoposti a provvedimenti disciplinari esecutivi, nonché soggetti designati dalle persone giuridiche socie.
Il più anziano in età degli eletti in carica assume la funzione di Presidente del Collegio, il più giovane di segretario.
Il Collegio ha il compito di esaminare gli atti istruiti per provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci a tutti i livelli e comminare le relative sanzioni. Le decisioni e gli atti vengono inviati al Presidente della Associazione per essere resi esecutivi dopo la ratifica del Consiglio.
Si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione.
Tutti i componenti sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto e regolamento. Contro i provvedimenti decisi dal Collegio è ammesso il ricorso al Consiglio di Presidenza.

Articolo 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri eletti dall’ Assemblea Ordinaria; ha una durata di tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti per il triennio successivo. Competenza del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare sulla corretta gestione finanziaria della Associazione riferendo al Consiglio di Presidenza e all’Assemblea.

Articolo 10
Il patrimonio è costituito dalle quote dei Soci ordinari e sostenitori, da donazioni, da residui attivi di singole gestioni e da altri eventuali proventi.
La Associazione, che non ha scopo di lucro, impegna in ogni caso le risorse del patrimonio in funzione strumentale, rispetto agli obiettivi che si prefigge.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le spese necessarie alla gestione sociale sono preventivamente autorizzate dal Presidente, che ha però l’obbligo di ottenere la successiva ratifica del Consiglio.
La parte economica è gestita dal Tesoriere che ne risponde al Consiglio ed al Presidente.
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza provvede alla stesura del bilancio economico e finanziario consuntivo e di quello di previsione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio economico e finanziario, consuntivo e preventivo, approvato dall’Assemblea andrà pubblicato sul sito web dell’Associazione.

Articolo 11
L’associazione è organizzata su base regionale e/o interregionale, anche in relazione al suo sviluppo nella realtà nazionale.
Ogni sezione è retta da un segretario, coadiuvato da delegati provinciali.
Al fine di meglio organizzare e gestire le attività da parte delle delegazioni regionali, viene istituita la figura del Coordinatore regionale per il Nord - Centro e Sud Italia. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un altro mandato. La nomina viene votata a maggioranza dal Consiglio di Presidenza. Lo stesso Consiglio di Presidenza può revocare in qualsiasi momento e con specifica motivazione tale nomina. I/le Coordinatori/trici partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Presidenza con funzione consultiva.
I segretari delle sezioni regionali sono eletti a maggioranza dalle rispettive assemblee, durano in carica treanni e possono essere riconfermati per altri due mandati.
Il segretario regionale convoca l’assemblea regionale una volta all’anno.
Ad essa partecipano gli iscritti alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per l’Assemblea Generale.
La modalità di convocazione sono uguali a quelle previste per l’Assemblea generale. La convocazione dell’assemblea regionale deve essere notificata anche al Presidente dell’Associazione, che ha diritto di parteciparvi, con pieni poteri, direttamente o a mezzo di un suo delegato.
Il segretario regionale può indire riunioni su temi specifici nell’ambito territoriale di competenza.
Durante ogni riunione verrà redatto un verbale che verrà conservato dalla Segreteria Regionale ed inviato al Consiglio di Presidenza.
Ulteriori modalità relative all’organizzazione regionale potranno essere definite dal Consiglio di Presidenza in un regolamento ad hoc.

Articolo 12
L’Associazione istituisce un Comitato Scientifico quale organismo di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato  è composto da un panel di personalità scientifiche che può  variare da 3 a 7 membri. La sua composizione e le eventuali variazioni vengono rese pubbliche tramite il sito web dell’Associazione. Il Comitato scientifico resta in carica fino alla naturale scadenza degli incarichi relativi ai membri del Consiglio di Presidenza.
Può ufficialmente prendere parte a manifestazioni o congressi nazionali o internazionali organizzati da altre Società o Organizzazioni.

Articolo 13
L’Associazione istituisce un Comitato Etico è composto da un Presidente e da tre membri rappresentativi dei diversi aspetti della materia. 
I componenti del Comitato Etico decadono alla scadenza del Consiglio di Presidenza che li ha nominati e svolgono il loro ruolo a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio per riunioni del Comitato.
I membri del comitato etico durano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati.
Esso ha funzioni di consulenza e di supporto alle attività della Associazione  su temi eticamente condizionanti in rapporto al ruolo e all’immagine della Associazione anche in relazione alle proprie regole statutarie.

Articolo 14
La Associazione può associarsi o confluire in altre Associazioni o Organizzazioni italiane o estere che perseguono le stesse finalità, mantenendo però sempre la propria autonomia statutaria, normativa e gestionale.
Può ufficialmente prendere parte a manifestazioni o congressi nazionali o internazionali organizzati da altre Società o Organizzazioni.

Articolo 15
Le norme di funzionamento della Associazione possono essere fissate da Regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dall’Assemblea generale.
Al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti sono tenuti tutti i Soci.

Articolo 16
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, con il voto favorevole di tre quarti dei Soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative, che provvederà alla nomina del liquidatore.
E’ fatto obbligo per l’Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio alla AOGOI.

Articolo 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

Approvato dall’Assemblea in data 9 ottobre 2017